Con il DM 4 dicembre 2020 il MEF ha disposto il differimento dal 1° gennaio 2021 degli ordinari termini per il versamento dell’imposta di bollo (pari ad € 2,00 per addebitamenti o accreditamenti superiori ad € 77,47) sulle e-fatture. Nel 2021 il tributo dovuto dovrà essere versato rispettando i termini indicati nella tabella:
TRIMESTRE DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE | SCADENZA DI VERSAMENTO IN PRESENZA DI AMMONTARE IMPOSTA DI BOLLO > € 250,00 | SCADENZA DI VERSAMENTO IN PRESENZA DI AMMONTARE IMPOSTA DI BOLLO < € 250,00 | CODICE TRIBUTO |
I trimestre | 31 maggio | 30 settembre | Cod. 2521 |
I + II trimestre | | 30 novembre | |
II trimestre | 30 settembre | Cod. 2522 | |
III trimestre | 30 novembre | 30 novembre | Cod. 2523 |
IV trimestre | 28 febbraio | 28 febbraio | Cod. 2324 |
Il versamento deve essere effettuato, senza che siano applicati interessi o sanzioni, nei termini previsti per il versamento relativo al II trimestre (30 settembre 2020) se l’ammontare dell’imposta di bollo del I trimestre non supera € 250,00 oppure nei termini previsti per il versamento del III trimestre (30 novembre 2021) se l’ammontare dell’imposta di bollo del I e II trimestre non supera complessivamente € 250,00.
Dal 1° gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate mette inoltre a disposizione del contribuente che invia le fatture tramite il SDI un elenco delle fatture “che non riportano l’evidenza dell’imposta di bollo (flaggabile durante la compilazione della fattura elettronica), ma per le quali l’imposta risulta dovuta” entro il 15 del primo mese successivo al trimestre. Se il contribuente non ritenesse corrette le integrazioni effettuate da parte dell’Agenzia delle Entrate per presupposti assenti, potràvariare i dati entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre; l’unica proroga in questo caso è relativa al II trimestre in quanto il soggetto passivo potrà presentare la comunicazione di variazione entro il 20 settembre 2021.
TRIMESTRE DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE | TERMINE MESSA A DISPOSIZIONE ELENCO DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE | TERMINE VARIAZIONE DEI DATI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE |
I trimestre | 15 aprile | 30 aprile |
II trimestre | 15 luglio | 10 settembre |
III trimestre | 15 ottobre | 31 ottobre |
IV trimestre | 15 gennaio | 31 gennaio |
L’AE, anche sulla base delle richieste di variazione ricevute, renderà noto al contribuente entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, l’ammontare del debito complessivamente dovuto (15 giorni prima della scadenza di versamento) per il I, II e IV trimestre. La suddetta comunicazione avverrà invece entro il 20 settembre dell’anno di riferimento per le fatture inviate il III trimestre.
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