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Ampliati i termini di versamento del bollo sulle e-fatture

enricaperla

Con il DM 4 dicembre 2020 il MEF ha disposto il differimento dal 1° gennaio 2021 degli ordinari termini per il versamento dell’imposta di bollo (pari ad € 2,00 per addebitamenti o accreditamenti superiori ad € 77,47) sulle e-fatture. Nel 2021 il tributo dovuto dovrà essere versato rispettando i termini indicati nella tabella:


TRIMESTRE DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

SCADENZA DI VERSAMENTO IN PRESENZA DI AMMONTARE IMPOSTA DI BOLLO > € 250,00

SCADENZA DI VERSAMENTO IN PRESENZA DI AMMONTARE IMPOSTA DI BOLLO < € 250,00

CODICE TRIBUTO

I trimestre

31 maggio

30 settembre

Cod. 2521

I + II trimestre

30 novembre

II trimestre

30 settembre


Cod. 2522

III trimestre

30 novembre

30 novembre

Cod. 2523

IV trimestre

28 febbraio

28 febbraio

Cod. 2324


Il versamento deve essere effettuato, senza che siano applicati interessi o sanzioni, nei termini previsti per il versamento relativo al II trimestre (30 settembre 2020) se l’ammontare dell’imposta di bollo del I trimestre non supera € 250,00 oppure nei termini previsti per il versamento del III trimestre (30 novembre 2021) se l’ammontare dell’imposta di bollo del I e II trimestre non supera complessivamente € 250,00.

Dal 1° gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate mette inoltre a disposizione del contribuente che invia le fatture tramite il SDI un elenco delle fatture “che non riportano l’evidenza dell’imposta di bollo (flaggabile durante la compilazione della fattura elettronica), ma per le quali l’imposta risulta dovuta” entro il 15 del primo mese successivo al trimestre. Se il contribuente non ritenesse corrette le integrazioni effettuate da parte dell’Agenzia delle Entrate per presupposti assenti, potràvariare i dati entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre; l’unica proroga in questo caso è relativa al II trimestre in quanto il soggetto passivo potrà presentare la comunicazione di variazione entro il 20 settembre 2021.



TRIMESTRE DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

TERMINE MESSA A DISPOSIZIONE ELENCO DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

TERMINE VARIAZIONE DEI DATI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

I trimestre

15 aprile

30 aprile

II trimestre

15 luglio

10 settembre

III trimestre

15 ottobre

31 ottobre

IV trimestre

15 gennaio

31 gennaio


L’AE, anche sulla base delle richieste di variazione ricevute, renderà noto al contribuente entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, l’ammontare del debito complessivamente dovuto (15 giorni prima della scadenza di versamento) per il I, II e IV trimestre. La suddetta comunicazione avverrà invece entro il 20 settembre dell’anno di riferimento per le fatture inviate il III trimestre.


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