Con il “Decreto Semplificazioni” del 16 luglio 2020, n. 76 è stato introdotto l’obbligo in capo a professionisti, imprese individuali e imprese costituite in forma societaria di comunicare al Registro delle Imprese e agli Ordini o Collegi Professionali il proprio domicilio digitale. Già nel 2008 con il D.L. 185 si volle introdurre uno strumento digitale capace di attribuire valore legale e data certa ai documenti con esso inoltrati. Tuttavia in assenza di un impianto sanzionatorio specifico in caso di inottemperanza da parte dei soggetti obbligati, la comunicazione fu di fatto in parte inattuata per più di un decennio.
Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico di recapito eletto presso un servizio di posta elettronica certificata – così come definito dal Regolamento UE del 23 luglio 2014, n. 910 – valido ai fini delle comunicazioni aventi valore legale; mentre l’indirizzo PEC è uno dei tanti strumenti volti ad attivare il domicilio digitale, in attesa di nuovi ulteriori servizi elettronici di recapito certificato qualificati. Chi avesse pertanto già adempiuto in tempi passati a comunicare il proprio indirizzo PEC e se questo è tutt’ora attivo, non dovrà effettuare alcuna ulteriore comunicazione.
Per quanto concerne le conseguenze in caso di inosservanza dell’obbligo è bene distinguere tra coloro i quali sono iscritti presso Ordini o Collegi Professionali e imprese. Gli appartenenti alle prime categorie saranno diffidati nel caso in cui non abbiano già provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC entro il 1° ottobre 2020, e, in caso di inadempienza protratta per 30 giorni, potranno essere sospesi fino a che non provvederanno alla comunicazione. Ad eccezione delle imprese di nuova costituzione, le imprese costituite in forma societaria, che non abbiano provveduto alla comunicazione entro il 1° ottobre 2020, o nel caso in cui il domicilio sia stato cancellato dal Registro delle Imprese, subiranno una sanzione che va da un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro per le società; contestualmente verrà loro assegnato d’ufficio un nuovo domicilio digitale. Diverso è il caso di PEC inattiva per esempio per mancato pagamento al gestore del servizio. Il decreto legge dispone che in tal caso sia richiesto alla società di provvedere entro 30 giorni al termine dei quali l’indirizzo sarà automaticamente cancellato dal registro delle imprese e si provvederà alla contestuale assegnazione d’ufficio di un nuovo domicilio digitale e irrogazione delle sanzioni.
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